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Il nuovo ruolo delle piattaforme di ecommerce per la riscossione IVA

Gianluca De Martino, dottore commercialista e revisore contabile • gen 23, 2023

Il fornitore presunto nelle importazioni extracomunitarie per semplificare la riscossione

L’Unione Europea è intervenuta con la Direttiva Ue 2017/2455/Ue e la Direttiva 1995/2019/Ue, c.d. “Pacchetto IVA sul commercio elettronico”, nel sistema di applicazione dell’IVA, con particolare riferimento alle operazioni di vendita a distanza, quindi di ecommerce, con il duplice obiettivo di:

-         far pagare l’imposta al consumatore destinatario della spedizione, versandola allo Stato di destino e con l’aliquota ivi prevista;

-         semplificare la riscossione del tributo nei confronti del soggetto passivo debitore d’imposta, facendolo dialogare con l’Amministrazione Finanziaria del proprio Stato di residenza, la quale avrà a sua volta l’onere di versare le somme così riscosse in favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato di consumo.

Le principali modifiche riguardano:

  • l’abolizione delle precedenti soglie di riferimento (franchigie) per la territorialità IVA delle vendite a distanza, differenziate a seconda della normativa in vigore in ciascuno Stato membro dell’UE, e l’introduzione di una soglia unica pari a € 10.000 annui, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni;
  • l’estensione del precedente regime speciale del MOSS (Mini One Stop Shop), ridenominato «One Stop Shop» (OSS o sportello unico), ad ulteriori tipologie di operazioni, così da comprendere, oltre alle prestazioni di servizi c.d. «TTE» (Telecomunicazione; Tele-radiodiffusione; Ecommerce diretto), anche le prestazioni intra UE di servizi B2C (business to consumer) e le vendite a distanza intra-UE di beni;
  • l’introduzione di nuovi obblighi per le interfacce elettroniche che facilitano talune vendite a distanza di beni nella Ue, le quali si considerano fornitori presunti (finzione giuridica) nelle cessioni di beni facilitate;
  • l’abolizione dell’esenzione Iva per le merci di valore trascurabile (fino a 22 euro; 10 euro per alcuni Paesi membri) importate nella Ue e l’introduzione del nuovo regime «Import One Stop Shop» (iOSS o sportello unico per le importazioni), per semplificare l’assolvimento dell’IVA in relazione alle vendite a distanza di beni importati di valore inferiore a € 150; mentre, nessuna modifica è intervenuta per la riscossione di dazi doganali e IVA in caso di importazioni di beni di valore intrinseco superiore a € 150.

Le Direttive sopra menzionate, con le quali l'Unione Europea punta ad aumentare di 5 miliardi la riscossione IVA, di cui 1 miliardo dalla eliminazione delle esenzioni alle importazioni e altri 4 miliardi da una migliore compliance, anche grazie all'intervento delle piattaforme di ecommerce, sono state recepite nella normativa italiana con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 83 del 25/05/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15/06/2021.

In un nostro precedente contributo abbiamo affrontato i primi aspetti della nuova normativa, con riferimento alla nuova franchigia unionale e al nuovo sistema OSS. In questo contributo, invece, ci soffermiamo brevemente sulle disposizioni riguardanti le c.d. interfacce elettroniche.

Il nuovo art. 14 – bis della Direttiva UE 112/2006 introduce il concetto di vendite a distanza di beni provenienti da territori terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea, con il fine di identificare quale soggetto passivo della cessione stessa colui il quale gestisce la piattaforma elettronica tramite la quale è avvenuta la compravendita tra l’acquirente ed il venditore effettivi. Ciò in relazione a due fattispecie ben individuate nei due commi dell’articolo in questione: difatti, il primo comma parla di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco inferiore a € 150, quindi sia B2B (business to business) che B2C (business to consumer); il secondo comma, invece, si riferisce a cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, quindi un privato consumatore (solo B2C).

Ciò significa che:

1.     se un soggetto acquista tramite una piattaforma elettronica, quale ad esempio Amazon o EBay, un bene di importazione da un Paese extra comunitario di valore unitario inferiore a € 150, la stessa piattaforma attraverso cui è avvenuto lo scambio (nel nostro esempio, Amazon o EBay), viene identificata quale venditore, come se egli stesso abbia acquistato e rivenduto detti beni, intervenendo così nel sistema di riscossione e versamento dell’IVA dovuta;

2.    se l’originario venditore, che utilizza una piattaforma elettronica per realizzare la compravendita, è un soggetto passivo extra comunitario privo di stabile organizzazione nell’Unione Europea, e allo stesso tempo chi acquista è un consumatore privato, il soggetto gestore della piattaforma elettronica viene identifica quale venditore, come se egli stesso abbia acquistato e rivenduto detti beni, a prescindere dal relativo valore della merce.

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