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Estese le cessioni facilitate dei bonus edilizi

Lo Studio • set 23, 2022

Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, convertito in Legge n. 91 del 15/07/2022

Grazie alla legge di conversione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (decreto Aiuti), le banche potranno sempre cedere i crediti derivanti da bonus edilizi, acquisiti da contribuenti o da imprese, a soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cioè diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), a patto che questi ultimi « abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. In ogni caso, questi ultimi cessionari non avranno la facoltà di ulteriore cessione.

Inoltre, per la cessione ai correntisti che agiscono come imprenditori o professionisti, pertanto, non è necessario che le banche cedenti abbiano già effettuato le due cessioni ai soggetti qualificati.

Relativamente all'entrata in vigore di quest'ultima agevolazione per le banche, contenuta nell'articolo 14, comma 1, lettera b), decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, prima della legge di conversione del decreto Semplificazioni, una svista legislativa prevedeva la sua applicazione:

  • « anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore » della legge di conversione del Dl Aiuti, « fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 » (articolo 14, comma 1-bis, Dl n. 50/2022);
  • ma solo « alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 » (articolo 57, comma 3, Dl n. 50/2022).

Le due condizioni dovevano essere sommate; quindi, questa cessione ai correntisti (imprese o professionisti) non poteva essere utilizzata per le prime cessioni o sconti in fattura inviati alle Entrate fino al 30 aprile 2022, lasciando fuori anche tutte le comunicazioni per le spese sostenute nel 2021. Un emendamento introdotto in sede di conversione del decreto legge sulle Semplificazioni fiscali (articolo 40-quater, Dl n. 73/2022) ha eliminato l'articolo 57, comma 3, Dl n. 50/2022; quindi, la cessione facilitata introdotta dal decreto legge 50/2022 non è più limitata ai crediti per i quali la «prima cessione» o il primo «sconto in fattura» sono stati inviati « all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022».

Si dovrà attendere qualche mese per comprendere se questa ennesima modifica normativa sulla cessione dei crediti potrà riaprire il mercato dei crediti fiscali generati dai bonus edili. In ogni caso, si ritiene che se veramente si volesse sbloccare il mercato secondario di questi crediti si dovrebbe consentire di riportare in avanti i crediti d'imposta che non si riescono a compensare nell'anno di ripartizione degli stessi (5 anni fino al 2021 e 4 anni dal 2022), per la cosiddetta «incapienza» dell'F24.


Autore: Gianluca De Martino, dottore commercialista e revisore contabile 31 ott, 2023
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