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Regime OSS: semplificazioni IVA per le attività di ecommerce

Gianluca De Martino, dottore commercialista e revisore contabile • apr 05, 2022

Il recepimento delle Direttive UE 2017/2455 e 2019/1995

Partiamo da un esempio: un’impresa italiana, soggetto passivo ai fini IVA, vende i propri prodotti tramite una piattaforma di e-commerce ai propri Clienti, sia titolari di partita di IVA che consumatori finali, residenti in diversi Stati dell’Unione Europea.

Analizziamo sinteticamente le modalità di assolvimento dell’IVA alla luce delle novità introdotte con il recepimento delle Direttive UE 2017/2455 e 2019/1995, e dei relativi Regolamenti di esecuzione, a far data dal 1° Luglio 2021, con le quali il legislatore comunitario ha voluto semplificare il sistema di dichiarazione e versamento dell’imposta nelle operazioni c.d. di e-commerce di tipo B2C (Business to Consumer), vale a dire poste in essere con clienti consumatori finali, nella consapevolezza che tali operazioni rappresentano una modalità di vendita diffusa quanto le vendite tradizionali.

Prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le cessioni erano territorialmente imponibili in Italia, dove il contribuente assolveva di conseguenza i propri adempimenti IVA, qualora il valore annuo delle operazioni non era superiore alle soglie di vendita adottate da ciascun Paese membro; superata detta soglia, che poteva essere differente per ogni Paese UE, lo stesso contribuente era obbligato ad identificarsi ai fini IVA nel Paese di destinazione ed ivi assolvere i relativi adempimenti di versamento e dichiarazione. Ad esempio, in Italia la soglia oltre la quale i soggetti passivi residenti in altri Paesi UE erano obbligati ad identificarsi, era di € 35.000; in Germania, la stessa soglia era di € 100.000; in Gran Bretagna era di £ 70.000, in epoca precedente alla brexit. È ovvio che tale sistema non agevolava lo sviluppo di questo importante canale di vendita, soprattutto nelle imprese di più piccole dimensioni, nella misura in cui queste dovevano confrontarsi anche con le amministrazioni fiscali di altri Stati al superamento di volumi d’affari non molto elevati.

Le nuove disposizioni, invece, hanno da un lato uniformato per tutti i Paesi UE la soglia oltre la quale l’imposta deve essere assolta nel territorio di destinazione, riducendola a € 10.000, soprattutto al fine di rispondere all’esigenza di far confluire il gettito IVA nel Paese di consumo; dall’altro lato ha semplificato le modalità di adempimento, consentendo all’operatore di interfacciarsi con l’Amministrazione Finanziaria del proprio Paese di residenza, a cui invierà le dichiarazioni periodiche relative alle vendite in ciascun Paese UE e versando la relativa imposta. Sarà, invece, l’Amministrazione Finanziaria ricevente a rimettere l’imposta così riscossa ai vari Paesi UE aventi diritto.

L’operatore nazionale, invece, deve porre particolare attenzione alla registrazione e al monitoraggio delle vendite di e-commerce per ciascun Paese, al fine di una corretta tenuta dei registri oltre che della dichiarazione periodica IVA OSS. Inoltre, è onere dello stesso applicare correttamente l’IVA ordinaria o ridotta in vigore nello Stato estero di destinazione; a tal fine l’Unione Europea ha sviluppato e messo a disposizione un’apposita banca dati delle imposte, c.d. TEDB23.

Dunque, il regime OSS abbraccia tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi a distanza realizzate verso consumatori finali; in particolare, per quanto attiene le cessioni, è importante evidenziare che si deve trattare di beni giacenti in magazzini siti nel territorio dello Stato e da qui spediti al cliente ad evasione dell’ordine di acquisto. Invece, sono esclusi dal regime in esame, le cessioni di beni già in giacenza presso magazzini situati all’estero prima della conferma dell’ordine; ciò in quanto, la gestione fiscale di tali magazzini implica l’identificazione ai fini IVA direttamente nello Stato estero per l’assolvimento degli obblighi di versamento e di dichiarazione direttamente a nome di tale stabile organizzazione. Ciò detto, le operazioni realizzate nel regime OSS sono isolate dalle restanti operazioni da riportare nella dichiarazione IVA ordinaria, per confluire in un’apposita dichiarazione da trasmettere all’Amministrazione Finanziaria con cadenza trimestrale, ed entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento; stessa cadenza anche per i relativi obblighi di versamento.

L’adesione al regime speciale dell’OSS, inoltre, non preclude il concorso delle operazioni che ne vengono interessate, né al riconoscimento dello status di esportatore abituale e al calcolo del relativo plafond, né al riconoscimento dei requisiti per il rimborso IVA. Una prima conferma in tal senso è stata espressa di recente dall’Amministrazione Finanziaria con la risposta ad interpello n. 802 del 09/12/2021. Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate anzitutto conferma che, sotto un profilo sostanziale, l’introduzione di un regime speciale ed i connessi adempimenti non contrastano con il riconoscimento dell’agevolazioni previste sul piano nazionale; allo stesso tempo, però aggiunge che per esigenze di controllo, tali operazioni devono essere trattate, sul piano documentale, alla stessa stregua delle operazioni interne, dunque con l’onere della fatturazione pur se l’adesione al regime OSS ne prevederebbe l’esonero.

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